Profili civilistici del reato di usura

Approfondimenti nella Cessione del Quinto

di Davide Mercuri
Jr. Partner presso lo Studio Legale Mercuri & Partners
Dottore specializzato presso la S.S.P.L. “E. REDENTI”

Il caso particolare dei finanziamenti garantiti da polizza assicurativa ex art. 54 D.P.R. 180/1950

Merita una trattazione a se stante la questione della inclusione nel TEG delle polizze collegate ai finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio, la cui stipula è obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 180 del 5.1.1950.

Tale fattispecie si differenzia dalle altre in quanto il collegamento fra la stipulazione della polizza e la erogazione del finanziamento è sempre ricorrente, tuttavia la stipulazione del contratto assicurativo non è imposta dal soggetto finanziatore, bensì dall’art. 54 del predetto D.P.R. n. 180/1950, il quale prevede che i prestiti in questione “devono avere la garanzia della assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero dei residuo credito”.

È necessario pertanto indagare se i principi sopra individuati in linea generale, siano applicabili anche nel caso in cui la stipulazione della polizza sia obbligatoria per legge; a tal proposito sembra quindi opportuno esaminare la ratio decidendi delle suesposte pronunce per addivenire alla soluzione più appropriata per il caso in esame.

L’orientamento sopra citato che appare più scrupoloso e coerente al dettato legislativo, impernia l’indagine sulla questione dirimente che vi sia un collegamento effettivo fra la stipulazione della polizza e la concessione del credito, senza che assuma rilievo la circostanza che la polizza stessa sia stata imposta dall’Istituto finanziatore o se sia stata contratta volontariamente dal mutuatario, proprio perché imposta per legge.

In tale ottica sembra agevole dunque dedurre che nel caso sia la legge stessa ad imporre la stipulazione di un contratto assicurativo, il relativo premio debba sempre essere incluso nel calcolo del costo complessivo del finanziamento (TEG), in quanto il collegamento sarebbe senz’altro sussistente.

Una interessante sentenza della Corte d’Appello di Milano[1], chiamata a pronunciarsi proprio sul punto in questione, ha posto tuttavia l’accento su un aspetto ulteriore della stipulazione della polizza assicurativa collegata al finanziamento, ovvero la sua natura remunerativa, anche in via indiretta, per il mutuante.

La remunerazione per il mutuante è infatti sussistente quantomeno in via indiretta in quanto il credito del mutuante medesimo è in tal guisa garantito sino all’estinzione del finanziamento anche in caso di insolvenza del debitore, ma può finanche essere diretta, ad esempio nel caso in cui intercorrano accordi economici fra una compagnia assicurativa e l’ente erogatore del finanziamento per la conclusione di contratti.

Inoltre, l’obbligo stabilito dalla legge di stipulare una polizza assicurativa collegata ai finanziamenti contro cessione del quinto, non muta la natura primaria della polizza stessa, che si concretizza in un prodotto commerciale a prezzo variabile fortemente incidente sul costo totale del credito, assolutamente non equiparabile in via analogica, quindi, ad una tassa od imposta come teorizzato da isolata giurisprudenza[2].

Tale ultima tesi collide apertamente con il principio di tassatività della norma penale, in quanto vuole equiparare ad un compenso per definizione stabilito dallo Stato e corrisposto allo Stato medesimo (e per tale ragione escluso dal costo del credito), un compenso corrisposto ad enti privati caratterizzato dalla indeterminatezza tipica del sistema commerciale e finanche imposto ai consumatori per accedere alla tipologia di finanziamento in questione.

Ciò premesso, considerata altresì la ratio di tutela del contraente debole delle norme anti usura, appare verosimile che il legislatore abbia volutamente omesso di operare un discrimen fra polizze facoltative ed obbligatorie, potendo in tal modo prevenire possibili situazioni di profondo squilibrio contrattuale, nonché di disparità di trattamento con i soggetti che contraggono finanziamenti diversi da quelli di cui al D.P.R. n. 180/1950.

Per tali ragioni sembra del tutto condivisibile l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di merito maggioritaria, anche in considerazione del fatto che le argomentazioni a sostegno dell’orientamento opposto riguardano esclusivamente il valore vincolante delle Istruzioni della Banca d’Italia, e che quindi, come già diffusamente esposto, appaiono prive di pregio.

Allo stato dell’arte, deve pertanto concludersi che, nell’ambito dei finanziamenti contro cessione del quinto e con delegazione di pagamento, sembra logico e corretto includere nel calcolo nel TEG i costi relativi alle polizze di assicurazione stipulate a garanzia del finanziamento stesso.

[1] Corte d’Appello di. Milano, sentenza 22.8.2013 n. 3283
[2] Tribunale di Torino, G.I. Dott.ssa Maurizia Giusta, sentenza 09-03-2016 n.1354

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