Lo sai chi

Chi può erogare il prestito

Il DPR 180/1950 individua i soggetti autorizzati ad erogare il prestito all’articolo 15:

« Sono ammessi a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni, l’Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di credito su pegno. »

Tale previsione deve essere letta alla luce della disciplina di settore prevista dal d.lgs 1º settembre 1993 n. 385 (testo unico bancario) che identifica nelle banche e negli intermediari finanziari iscritti presso apposito elenco dell’Ufficio italiano cambi (UIC) gli unici soggetti abilitati ad erogare finanziamenti sotto ogni forma. Tuttavia dal 1º gennaio 2008 l’Ufficio Italiano Cambi è stato soppresso e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC è titolare (d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231).

Nella pratica una persona che desidera contrarre un prestito con cessione del quinto di stipendio, si rivolgerà ad un mediatore creditizio o a un Agente in Attività Finanziaria.

Caratteristiche del finanziamento

La particolarità di questa soluzione di finanziamento è che il rimborso avviene con trattenuta della rata direttamente in busta paga.
Tale peculiarità fa sì che il rischio di insolvenza volontaria del debitore venga abbattuto fortemente anche se, trattandosi comunque di una cessione volontaria, è sempre e comunque revocabile. Da ciò deriva anche che, in virtù della forma tecnica del prodotto, è previsto il coinvolgimento del datore di lavoro nell’estinzione delfinanziamento quale condizione fondamentale per l’erogazione del prestito.
In buona sostanza sarà il datore di lavoro a pagare la rata alla Banca trattenendo contestualmente l’importo dalla busta paga del proprio dipendente.

Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è obbligato ad accettare una richiesta di cessione del quinto da parte di un dipendente.

La sottoscrizione del contratto lo vincola a due precisi obblighi:

  1. a trattenere la rata indicata nel contratto dalla busta paga del dipendente e a versarla alla Banca erogante il prestito. Questo obbligo persiste per tutta la durata del piano di ammortamento ma solo se c’è una busta paga su cui addebitare la rata. In caso di cessazione o sospensione della busta paga per qualsivoglia motivo (dimissioni, licenziamento, aspettativa ecc.) il datore di lavoro è legittimato a interrompere il pagamento della rata. Il datore di lavoro non è mai responsabile del corretto pagamento del prestito ma viene semplicemente incaricato del pagamento della rata;
  2. in caso di dimissioni o licenziamento dovrà trattenere ogni somma maturata dal dipendente presso l’azienda e versare tale somma alla banca erogante. Questa la utilizzerà per estinguere totalmente o parzialmente il debito residuo. È il caso, principalmente, della liquidazione maturata, ma anche di ogni altra somma maturata al momento della comunicazione delle dimissioni/licenziamento: ultimo stipendio, tredicesima, ferie non godute ecc.

Nessun altro obbligo è previsto per il datore di lavoro.

Come qualsiasi prodotto finanziario estinguibile secondo la formula della rateizzazione, elementi finanziari principali di tale operazione sono:

  • la rata la cui entità viene determinata entro una soglia massima pari al quinto dello stipendio percepito dal debitore. Tale importo, una volta determinato contrattualmente, resta fisso durante l’intero piano di ammortamento, non essendo prevista dal legislatore la possibilità di variarla durante l’estinzione del prestito, a meno che non si tratti di rinnovo ante termine (per il quale, in ogni caso, debbono comunque essere trascorsi almeno i 2/5 del periodo di ammortamento, ossia il 40%);

  • si precisa che il rinnovo ante termine è possibile anche prima dei 2/5 se rinegoziamo il finanziamento di cessione passando da una durata di 60 mesi ad una a 120 mesi per una sola volta.

  • periodicità delle rate di rimborso, previste dal legislatore con cadenza mensile;

  • la durata del finanziamento, stabilita entro un massimo di dieci anni (120 mensilità), compatibilmente con la data di pensionamento anche se dipendenti ministeriali hanno la facoltà di trasferire il finanziamento sulla pensione e talvolta anche alcuni pubblici.

  • il tasso d’interesse (tasso annuo nominale o TAN), previsto fisso dal legislatore per tutta la durata del finanziamento, e la struttura dei costi dell’operazione, sintetizzati dal Tasso annuo effettivo globale (TAEG) che comprende tutti i costi anche i premi assicurativi.

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